Sez. 5, Sentenza n. 44315 del 06/10/2004 Ud. (dep. 12/11/2004) Rv. 230127 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Cauzione - Termine per il versamento - Omissione - Reato - Sopravvenuta revoca della misura - Ininfluenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di misure di prevenzione, il reato previsto dal quarto comma dell'art. 3 bis della legge n.575 del 1965 per l'ipotesi di mancata ottemperanza, da parte del sottoposto alla misura, all'obbligo di versare presso la cassa delle ammende di una somma a titolo di cauzione, o di offrire garanzie sostitutive, si perfeziona con la scadenza del termine fissato per l'adempimento, laddove รจ del tutto ininfluente l'eventuale, successiva revoca del provvedimento applicativo della misura di prevenzione.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)