Sez. 1, Sentenza n. 7457 del 02/06/1995 Ud. (dep. 03/07/1995) Rv. 201930 - 01
Sicurezza Pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose | Cauzione - Versamento - Ordine del tribunale - Inottemperanza - Reato di cui all'art. 3 bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 - Sussistenza - Successivo provvedimento di revoca della misura o di rigetto della relativa proposta - Irrilevanza.
Sicurezza Pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose
Il provvedimento impositivo della misura di prevenzione e della relativa cauzione รจ immediatamente esecutivo; e, quindi, il reato di inottemperanza all'ordine di versare la cauzione si perfeziona con la scadenza del termine fissato dal tribunale per il deposito della cauzione stessa, indipendentemente dalle eventuali impugnazioni proposte e dal loro esito sfavorevole (salvo l'ipotesi che la decisione favorevole intervenga prima della scadenza del termine fissato per il deposito della cauzione). Tale conclusione trova fondamento nell'art. 4, comma nono, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, secondo cui "il ricorso non ha effetto sospensivo"; ed anche nell'art. 3 bis, comma quinto, della legge 31 maggio 1965, n. 575, secondo cui "quando sia cessata l'esecuzione della misura o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia". Le due citate disposizioni non lasciano dubbi sull'effetto "ex nunc" dei provvedimenti di revoca della misura di prevenzione o di rigetto della relativa proposta.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)