Sez. 6, Ordinanza n. 22 del 17/01/1972 Cc. (dep. 05/04/1972) Rv. 120707 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - POTERI DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - POTERI DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA.*
I limiti della devoluzione stabiliti dall'art 515 cod proc pen per l'appello nella fase del giudizio di cognizione non operano per l'appello in Sede istruttoria; tuttavia, nel caso di sentenza plurima(cioe con pluralita di imputazioni, e quindi con tanti capi distinti della decisione quante sono le singole imputazioni)la Sezione istruttoria non ha il potere di riesaminare i capi della sentenza di primo grado che non sono impugnabili, o che non sono stati impugnati dai soggetti legittimati. Pertanto, se il giudice istruttore ha prosciolto l'imputato da alcune imputazioni, e per altre imputazioni ne ha ordinato il rinvio a giudizio, la Sezione istruttoria, su appello del PM riguardante il proscioglimento, non ha il potere di prosciogliere l'imputato dalle imputazioni per le quali il giudice istruttore ne aveva disposto il rinvio a giudizio, trattandosi di capi non impugnabili della sentenza di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)