diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2875 del 01/12/1995 Cc. (dep. 24/01/1996) Rv. 204229 - 01

Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale | Art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen. - Concerne solo gli imputati in stato di custodia cautelare - Imputati per cui è stato disposto il divieto di dimora - Sospensione - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 240 bis disp. att. - Esclusione - Ragione: divieto di analogia per le norme eccezionali - Fattispecie: riesame della misura cautelare ex art. 283 cod. proc. pen..
Stato
decisa il 1995-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204229-01

Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale

Ai sensi dell'art. 240 bis disp. coord. nuovo cod. proc. pen., la deroga al principio della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in materia penale riguarda esclusivamente i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare (sempre che gli imputati o i loro difensori rinuncino alla sospensione), sicché si applica il principio generale ove si verta in tema di procedimenti per imputati per i quali è stato disposto il divieto di dimora. Nè la norma citata è suscettibile di applicazione analogica, poiché per effetto del canone sancito dall'art. 14 delle preleggi, le norme che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non operano oltre i casi e i tempi in esse considerati. (fattispecie in tema di riesame della misura cautelare ex art. 283 cod. proc. pen).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 283, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)