Sez. 2, Sentenza n. 12799 del 09/03/2011 Cc. (dep. 29/03/2011) Rv. 250044 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Reati associativi e reati fine - Procedimento incidentale "de libertate" relativo a misura coercitiva disposta per reati per i quali è prevista la sospensione - Operatività della sospensione feriale - Esclusione - Normativa di cui all'art. 2, comma secondo, legge n. 742/1969 - Applicabilità.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
Nell'ipotesi in cui un soggetto sia indagato, nell'ambito dello stesso procedimento, di un reato per il quale non è prevista la sospensione (nella specie, il reato di associazione per delinquere), e di altri reati connessi per i quali essa invece opera, deve ritenersi non applicabile la sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari quando egli proponga una richiesta di riesame solo per la misura coercitiva disposta per il reato per il quale è prevista la sospensione.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 42 art. 2 com. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Preleggi art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)