Sez. L, Ordinanza n. 2691 del 29/01/2024 (Rv. 669860-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Riforma della sentenza di condanna dell’ente previdenziale al pagamento di somme in favore del lavoratore - Conseguenze - Ritenute fiscali operate sulla somma indebita - Ripetibilità da parte dell’ente nei confronti del lavoratore - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
In caso di riforma della sentenza di condanna dell'ente previdenziale al pagamento di somme in favore del lavoratore, il predetto ente ha diritto di ripetere quanto il lavoratore medesimo abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)