diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 19735 del 25/07/2018 (Rv. 650039 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Riforma o cassazione della sentenza di condanna del datore al pagamento di somme in favore del lavoratore - Conseguenze - Ritenute fiscali operate sulla quota indebita - Ripetibilità da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650039-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/05/2005 num. 143, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. DBIS CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)