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Sez. L, Sentenza n. 3515 del 25/03/1995 (Rv. 491398 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI | Ente Ferrovie dello Stato - Controversie - Giudice di rinvio - Individuazione secondo la regola del foro erariale - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491398-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI

In ipotesi di cassazione (con rinvio) di sentenza d'appello resa nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, il giudice di rinvio dev'essere individuato secondo i criteri ordinari, anziché secondo la regola del foro erariale, attese la sentenza della Corte Costituzionale n. 117 del 1990 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge n. 210 del 1985 nella parte in cui introduceva irragionevoli deroghe alla disciplina generale dettata dall'art. 413 cod. proc. civ.) e l'avvenuta trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, la perdurante applicabilità (ai sensi dell'art. 15, comma 3 bis, del D.L. n. 16 del 1993, nel testo aggiunto dalla legge di conversione n. 75 del 1993) dell'art. 24, primo comma, della legge n. 210 del 1985 comportando solo il perdurare dello "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato; mentre la norma dell'art. 10 del R.D.L. 30 ottobre 1933 n. 1611 (nel prescrivere che il giudice di rinvio debba essere individuato tenendo conto del foro erariale) fa riferimento ai "giudizi nei quali è parte un'amministrazione dello Stato", qualità non attribuibile neppure all'Ente (pubblico economico) Ferrovie dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Regio Decr. Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 10 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 15, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)