Sez. 5, Sentenza n. 28888 del 09/12/2008 (Rv. 605977 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE | Imprenditore individuale - Inversione dell'onere della prova circa la natura imponibile degli accrediti risultanti da conti correnti (ex art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972) - Applicabilità anche ai conti correnti intestati all'imprenditore in quanto persona fisica - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE
La persona fisica dell'imprenditore individuale non è un soggetto distinto dalla sua impresa. Pertanto, quando il contribuente sia un imprenditore individuale, il principio stabilito dall'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, secondo cui in tema di IVA è onere del contribuente dimostrare che gli accrediti di denaro risultanti dai propri conti correnti non riguardano operazioni imponibili, trova applicazione sia con riferimento ai conti correnti intestati all'impresa, sia a quelli intestati alla persona fisica dell'imprenditore.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)