Sez. 3, Sentenza n. 414 del 15/02/1972 (Rv. 356319 - 01)
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE - NOZIONE - SOGGETTO DISTINTO DALL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DELL'IMPRESA - INDICAZIONE DELLA DITTA O DEL NOME DELL'IMPRENDITORE - IRRILEVANZA.*
IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - IN GENERE - NOZIONE - SOGGETTO DISTINTO DALL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DELL'IMPRESA - INDICAZIONE DELLA DITTA O DEL NOME DELL'IMPRENDITORE - IRRILEVANZA.*
La ditta individuale non costituisce un soggetto distinto dalla persona del suo titolare ma e il nome col quale l'imprenditore esercita la sua attivita commerciale. In conseguenza e irrilevante ai fini della legittimazione attiva o passiva, che l'impresa venga indicata con la qualifica della ditta o col nome del suo titolare. (Conf 816'70, mass n 346145).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2563
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)