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Sez. L, Sentenza n. 17087 del 08/08/2011 (Rv. 618761 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamente per ritorsione - Discriminatorio - Nullità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618761-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990 - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni. (Nella specie, la sentenza impugnata è stata cassata dalla S.C. la quale ha valutato come ritorsivo il licenziamento disciplinare della figlia rispetto alle rivendicazioni del padre, dipendente della medesima impresa, e al successivo contenzioso insorto).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)