Sez. L, Sentenza n. 6501 del 14/03/2013 (Rv. 625862 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento per ritorsione - Distribuzione dell'onere della prova tra datore di lavoro e lavoratore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
L'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)