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Sez. 3, Sentenza n. 4301 del 02/07/1981 (Rv. 414986 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA - DOMANDA DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PERCHE NON PIU SOTTOPOSTO A PROROGA LEGALE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DIRETTA DA PARTE DEL LOCATORE - ATTORE - VALORE DI DISDETTA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PROCURA AL DIFENSORE IN CALCE O A MARGINE DELLA CITAZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414986-01

LOCAZIONE - DISDETTA - DOMANDA DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PERCHE NON PIU SOTTOPOSTO A PROROGA LEGALE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DIRETTA DA PARTE DEL LOCATORE - ATTORE - VALORE DI DISDETTA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PROCURA AL DIFENSORE IN CALCE O A MARGINE DELLA CITAZIONE - SUFFICIENZA.*

L'atto di citazione di primo grado o di appello va considerato atto della parte, che ne assume la paternita mediante la sottoscrizione, e rimane tale anche quando la parte stessa, non potendo stare in giudizio personalmente, deve avvalersi di un procuratore legale tenuto a sottoscrivere l'atto medesimo, sempreche la procura al detto procuratore risulti conferita in calce o a margine dello stesso atto. Consegue che la citazione con la quale il locatore propone domanda di cessazione del contratto di locazione perche non piu sottoposto a proroga legale, contenendo l'univoca manifestazione di volonta diretta ad impedire la prosecuzione del rapporto locatizio, vale anche come disdetta qualora l'attore, pur senza sottoscrivere direttamente l'atto, rilasci procura in calce o a margine di questo, facendone cosi proprio il contenuto. (Conf 1406/77, mass n 385122).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)