Sez. 1, Sentenza n. 2825 del 06/05/1985 (Rv. 440588 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - DICHIARAZIONE PARZIALE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 143, ULTIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - PENDENZA DI PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE FRA CONIUGI - NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO EFFETTUATO NEI MODI PREVISTI DALL'ART. 142 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - DICHIARAZIONE PARZIALE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 143, ULTIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - PENDENZA DI PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE FRA CONIUGI - NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO EFFETTUATO NEI MODI PREVISTI DALL'ART. 142 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ.*
La pubblicazione della sentenza n. 10 del 1978 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 143, ultimo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedeva per quanto attiene all'operatività della notifica nei confronti del destinatario non residente, né dimorante, né domiciliato nel territorio dello stato, che la sua applicazione fosse subordinata all'impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali o dal d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200, recante nuove Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari - intervenuta in pendenza di un procedimento di separazione fra coniugi, ancorché dopo la notificazione del ricorso introduttivo, effettuata nei modi previsti dall'art. 142, cod. proc. civ., così dichiarati illegittimi, impedisce la dichiarazione di contumacia del convenuto, determinando la nullità della notificazione del ricorso e di tutti gli Atti successivi, non costituendo quella derivante dalla notificazione del ricorso una situazione "consolidata", come tale insensibile alla successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale della relativa normativa. (V 3576/81, mass n 414986; (V 1201/81, mass n 411768).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 707 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., DPR 05/01/1967 num. 200 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)