Sez. L, Sentenza n. 11181 del 14/12/1996 (Rv. 501329 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo di conciliazione ex art. 5 legge n.108 del 1990 - Condizione di procedibilità della domanda - Ambito di applicazione - Licenziamenti assoggettati alla tutela obbligatoria - Carattere esclusivo.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE
Il previo esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 5 della legge 11 maggio 1990 n. 108 quale condizione di procedibilità della domanda di cui all'art. 2 della stessa legge, riguarda unicamente l'impugnativa del licenziamento intimato nell'area della tutela obbligatoria e quindi non è necessario nel caso di lite concernente un licenziamento di lavoratore assistito dalla tutela reale.
Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)