Sez. L, Sentenza n. 11806 del 05/08/2003 (Rv. 565652 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di licenziamenti - Campo di applicazione - Tutela obbligatoria - Inclusione - Tutela reale - Esclusione - Valutazione da parte del giudice di merito dell'idoneità degli atti comunicati nell'ambito della procedura conciliativa - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie anteriore alla novellazione dell'art. 410 cod. proc. civ. .
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE
Con riferimento a fattispecie anteriori alla modifica dell'art. 410 cod. proc. civ. (operata dall'art. 36, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387), le disposizioni dell'art. 5, comma quinto, della legge n. 108 del 1990, secondo cui - per l'ipotesi di procedura obbligatoria di conciliazione, da interpretarsi non estensivamente - la comunicazione al datore di lavoro, da parte dell'ufficio provinciale del lavoro, della richiesta di espletamento di tale procedura di conciliazione avvenuta nel termine di cui all'art. 6, della legge n. 604 del 1966, impedisce la decadenza sancita dalla stessa norma, devono intendersi riferite all'impugnativa di licenziamenti intimati nell'area della cosiddetta tutela obbligatoria, e quindi con esclusione di quelli a cui si applica la tutela reale; tuttavia, anche al di fuori dell'area della obbligatorietà della procedura di conciliazione, cosi delimitata, è riservata al giudice del merito la valutazione se gli atti comunicati al datore di lavoro nel corso della procedura conciliativa espletata contengano idonea manifestazione della volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Legge 11/05/1999 num. 108 art. 5 com. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)