Sez. 4, Sentenza n. 9814 del 19/05/1994 Ud. (dep. 13/09/1994) Rv. 200600 - 01
Circolazione stradale - In genere | Reato commesso prima dell'entrata in vigore del nuovo codice stradale - Depenalizzato dal codice vigente - Dovere dell'autorità giudiziaria ordinaria di disporre, con la sentenza di proscioglimento, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa - Esclusione.
Circolazione stradale - In genere
In tema di circolazione stradale per le violazioni già costituenti reati contravvenzionali commesse anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada che le ha depenalizzate e, quindi, prima del 1 gennaio 1993 l'autorità giudiziaria non è prevista la trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa competente perché questa non potrebbe procedere all'applicazione della relativa sanzione amministrativa che è irrogabile soltanto in relazione alle violazioni commesse dal 1 gennaio 1993. (Applicazione in tema di sorpasso di un veicolo in corrispondenza di un dosso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 106 com. 7, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 106 com. 7 CORTE COST., Cod. Strada art. 106 com. 11, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 106 com. 11 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 148 com. 10, Cod. Strada Nuovo art. 148 com. 16, Cod. Strada Nuovo art. 220 com. 4, Cod. Strada Nuovo art. 237, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)