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Sez. U, Sentenza n. 25457 del 29/03/2012 Ud. (dep. 28/06/2012) Rv. 252694 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Intervenuta depenalizzazione - Sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato - Inesistenza di norme transitorie - Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa - Dovere del giudice - Insussistenza.
Stato
decisa il 2012-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252694-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)