diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 14446 del 02/10/1990 Ud. (dep. 06/11/1990) Rv. 185684 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE - MEDICI E CHIRURGHI - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185684-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE - MEDICI E CHIRURGHI - VALUTAZIONE - CRITERI.*

In tema di responsabilità per delitto colposo nell'Esercizio della professione medica: la vita umana è un bene primario che va salvaguardato sopra ogni cosa e ad ogni costo per cui il medico, cui tale salvaguardia è professionalmente demandata ed affidata, ha l'Obbligo rigoroso, morale e giuridico, di adottare tutte le misure e di adoperare tutti i mezzi, che la scienza e la sua stessa professionalità gli consentono, per accertare, con la massima esattezza possibile, lo stato fisiopatologico del paziente e scegliere, tra le varie praticabili terapie, quella più appropriata, più efficace e più tollerata dal paziente stesso al fine di risolvere, nel migliore dei modi, lo stato morboso accertato. (V mass n 178560).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)