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Sez. 4, Sentenza n. 6834 del 21/03/1988 Ud. (dep. 08/06/1988) Rv. 178560 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE MEDICA - CRITERI DI VALUTAZIONE DETTATI DALL'ART. 43 COD. PEN. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178560-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE MEDICA - CRITERI DI VALUTAZIONE DETTATI DALL'ART. 43 COD. PEN. - APPLICABILITÀ.*

In tema di responsabilità per delitto colposo nell'Esercizio della professione medica; i criteri di valutazione ed apprezzamento della condotta - ove la colpa del medico trovi la propria origine nella negligenza e imprudenza-non possono che essere quelli generali dettati dall'art. 43 cod. pen. - sussiste, pertanto, la responsabilità del medico che non riduca al minimo i rischi di ogni terapia, prescrivendo farmaci potenzialmente idonei (come il metadone) a determinare l'insorgere di intossicazioni acute, con conseguenze sul sistema nervoso centrale o su quello cardiorespiratorio, senza far precedere o accompagnare la somministrazione dagli opportuni accertamenti, dalle necessarie analisi di laboratorio, dalle idonee cautele, configurandosi, in tal modo, la colpa sotto il profilo dell'imperizia ed, insieme, della Mancanza della normale prudenza o della più comune diligenza, rapportata al grado medio di cultura e capacità professionale. (Conf mass n 163320; (Conf mass n 166749; (Conf mass n 175642; (Conf mass n 176416; (Conf mass n 177085).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)