Sez. 1, Sentenza n. 16420 del 21/11/2002 (Rv. 558639 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata della violazione - Contestazione orale - Sufficienza - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni del codice della strada, la regola secondo cui l'omessa contestazione immediata (ove possibile), o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione, nel verbale, dei motivi della mancata consegna immediata dello stesso, attesa la distinzione logica e giuridica sussistente fra i tre momenti dell'accertamento, costituiti dalla contestazione, dalla verbalizzazione e dalla consegna di copia del verbale al trasgressore, dei quali soltanto il primo deve essere eseguito immediatamente, ai sensi dall'art. 200, primo comma, cod. str., a pena di annullabilità. (Nella fattispecie, in cui la S.C. ha escluso l'annullabilità del provvedimento sanzionatorio, il trasgressore aveva ricevuto contestazione orale immediata, ma si era poi allontanato dall'ufficio della polizia urbana, presso cui si era recato, assieme agli agenti, per la redazione del verbale, ed aveva, in tal modo, reso impossibile l'immediata consegna del verbale - notificatogli successivamente - al termine della redazione dello stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 384, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 385), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 385
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)