diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8869 del 28/06/2001 (Rv. 547827 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata della violazione - Necessità - Condizioni e limiti - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547827-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni di norme del codice della strada, qualora il giudice dell'opposizione (o il prefetto) ragionevolmente ritengano, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata - del cui difetto l'interessato si sia espressamente doluto - sarebbe stata, in concreto, possibile in relazione alla circostanze del caso (e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa), e che tale contestazione non sia stata, ciononostante, effettuata (in violazione dell'obbligo imposto all'agente accertatore dall'art. 200 C.d.S.), possono legittimamente procedere all'annullamento del verbale di accertamento della violazione così contestata (nella specie, la S.C. ha, peraltro, escluso che la mancata contestazione immediata potesse esser causa di annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato, dacché, del verbale di contestazione, risultava espressamente indicata la circostanza che l'apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità consentiva la determinazione dell'illecito soltanto dopo che il veicolo era a distanza dal posto di accertamento, - ricorrendo, per l'effetto, una delle ipotesi di cui all'art. 384 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)