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Sez. L, Sentenza n. 18248 del 06/09/2011 (Rv. 618976 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Art. 20, comma 1, c.c.n.l. Comparto sanità 1998 - 2011 del 17 aprile 1999 - Interpretazione - Posizioni organizzative - Obbligo incondizionato di istituzione - Insussistenza - Provvedimenti dell'amministrazione - Natura - Costitutiva - Conseguenza - Mancata istituzione - Danno da perdite di chances - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618976-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di personale sanitario con dirigente, l'art. 20, comma 1 del c.c.n.l. Comparto sanità 1998-2001, stipulato il 17 aprile 1999, tanto per il suo contenuto testuale quanto per effetto del suo coordinamento con le disposizioni dei successivi commi 2 e 3, nonchè dei commi 1 e 2 del successivo articolo 21, nel prevedere la istituzione, da parte delle Aziende e degli enti del comparto, delle posizioni organizzative, non impone un obbligo incondizionato, ma lascia spazio ad un ampio margine di apprezzamento in ordine alle specifiche esigenze aziendali, e, in ogni caso, non consente di configurare le relative decisioni come meramente ricognitive della situazione esistente, esplicando queste, invece, funzione costitutiva delle precisate posizioni organizzative. Ne consegue che, prima della istituzione di tali posizioni, non è configurabile un danno da perdita di chances per il dipendente che assuma che egli sarebbe stato, con elevata probabilità, destinatario di una di esse.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 17/04/1999 art. 20, Contr. Coll. 17/04/1999 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)