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Sez. L, Sentenza n. 8297 del 25/05/2012 (Rv. 622469 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Personale sanitario non dirigente - Istituzione delle posizioni organizzative - Obbligatorietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Perdita di "chance" da omessa istituzione - Configurabilità - Esclusione - Atti preparatori all'istituzione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622469-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di personale sanitario non dirigente, l'art. 20, comma 1, del c.c.n.l. 1998-2001 del comparto sanità, stipulato il 17 aprile 1999, per il contenuto testuale e per il coordinamento con le disposizioni dei successivi commi 2 e 3 nonché dei commi 1 e 2 dell'art. 21, nel prevedere l'istituzione delle posizioni organizzative, non impone alle aziende e agli enti di comparto un obbligo incondizionato, ma concede loro ampio margine di apprezzamento, sicché le relative decisioni non sono meramente ricognitive, ma esplicano una funzione costitutiva, non essendo quindi configurabile, prima dell'istituzione delle posizioni organizzative, un danno da perdita di "chance" per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di esserne destinatario. Ne consegue ulteriormente che, a questi fini, rileva soltanto l'atto costitutivo delle posizioni organizzative, mentre sono irrilevanti gli eventuali atti preparatori endoprocedimentali.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 17/04/1999 art. 20, Contr. Coll. 17/04/1999 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)