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Sez. 6, Sentenza n. 31390 del 08/07/2011 Cc. (dep. 05/08/2011) Rv. 250686 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Provvedimento del giudice del riesame - Vizio della motivazione - Deducibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250686-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

La denunzia dell'omessa o inadeguata valutazione, nell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame cautelare, di elementi di prova presenti in atti ovvero della carente verifica delle fonti, richiamate solo succintamente dal giudice, è compatibile con il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. solo quando i suddetti vizi emergono in maniera evidente dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con specifiche deduzioni scritte presentate precedentemente alla sua adozione, non essendo invece sufficiente, in assenza dell'illustrata condizione, l'allegazione al ricorso degli atti o dei documenti probatori di cui si lamenta la mancata considerazione. (In motivazione la Corte ha precisato che le deduzioni fatte verbalizzare nel corso dell'udienza di riesame devono considerarsi equipollenti a quelle scritte presentate prima dell'adozione del provvedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)