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Sez. 2, Sentenza n. 22565 del 09/06/2006 Cc. (dep. 27/06/2006) Rv. 234344 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Novella dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 - Estensione del vizio di motivazione - Giudizi incidentali cautelari - Applicabilità - Individuazione del vizio.
Stato
decisa il 2006-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234344-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

La disposizione dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen., come novellata dalla L. n. 46 del 2006 con la previsione che per la deduzione dei vizi della motivazione può farsi riferimento, quale termine di comparazione, anche ad atti del processo a contenuto probatorio, trova applicazione nel giudizio incidentale cautelare, nel quale è dunque rilevante un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova", per l'utilizzazione di un'informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme patologiche accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)