diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 3661 del 07/02/2019 (Rv. 652896 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Interruzione - Atti dell'ente creditore - Idoneità - Azione proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652896-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In relazione al disposto di cui all'art. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935, la interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 c.c., posti in essere dall'INPS (titolare del relativo diritto di credito) e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)