Sez. L, Sentenza n. 7104 del 10/06/1992 (Rv. 477637 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Di contributi | Interruzione - Atti dell'ente creditore - Idoneità - Azione proposta dal lavoratore nei confronti del lavoratore di lavoro - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Di contributi
In relazione al disposto di cui all'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, la interruzione della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria (il cui decorso preclude la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi arretrati) si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 cod. civ., posti in essere dall'INPS (titolare del relativo diritto di credito), e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)