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Sez. L, Sentenza n. 1019 del 27/02/1978 (Rv. 390361 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - GRATIFICA CONCESSA ANNUALMENTE SOLO AD ALCUNI DIPENDENTI RITENUTI PIU MERITEVOLI A GIUDIZIO INSINDACABILE DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO SOGGETTIVO ALLA SUA PERCEZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390361-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - GRATIFICA CONCESSA ANNUALMENTE SOLO AD ALCUNI DIPENDENTI RITENUTI PIU MERITEVOLI A GIUDIZIO INSINDACABILE DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO SOGGETTIVO ALLA SUA PERCEZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Una gratifica concessa annualmente dal datore di lavoro non entra a far parte della retribuzione - e percio non e configurabile alcun diritto soggettivo alla sua percezione - qualora sia corrisposta solo ad alcuni dipendenti, ritenuti piu meritevoli a giudizio insindacabile del datore di lavoro. (nella specie, si e anche ravvisato un indizio della non obbligatorieta della gratifica nel fatto che essa veniva consegnata personalmente dal direttore generale, all'insaputa degli stessi contabili). (V 1320/77; (V 2228/74, mass n 370600).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)