Sez. L, Sentenza n. 2228 del 26/07/1974 (Rv. 370600 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - CARATTERE CONTINUATIVO - COMPUTO COME ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE - NECESSITA - FATTISPECIE IN TEMA DI GRATIFICA DI BILANCIO CORRISPOSTA AI DIPENDENTI DI UNA BANCA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - CARATTERE CONTINUATIVO - COMPUTO COME ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE - NECESSITA - FATTISPECIE IN TEMA DI GRATIFICA DI BILANCIO CORRISPOSTA AI DIPENDENTI DI UNA BANCA.*
La corresponsione continuativa di un emolumento durante il corso del rapporto di lavoro e, in genere, sufficiente a farlo considerare, anche se di ammontare variabile, come elemento della retribuzione, da computarsi nella liquidazione dell'indennita di anzianita; e cio sia per la presunzione di onerosita che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il cennato rapporto, sia per la considerazione che un'elargizione liberale, da parte dell'imprenditore, puo giustificarsi soltanto se occasionale e collegata ad eventi particolari. (nella specie, i giudici di merito avevano escluso il carattere retributivo, anche ai fini del computo nell'indennita di anzianita, della gratifica di bilancio corrisposta continuativamente, per oltre venti anni, ai dipendenti di una banca, sotto il riflesso che tale gratifica sarebbe stata priva del necessario carattere della determinatezza, perche stabilita ogni anno in misura diversa, anche se generalmente crescente, in proporzione all'aumento degli stipendi - sulla base di criteri prestabiliti, ma assolutamente discrezionali. La SC ha cassato questa statuizione enunziando il principio di cui in massima). (V 37'67, mass n 325651).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)