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Sez. 2, Sentenza n. 2300 del 10/04/1980 (Rv. 405975 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA RISOLUZIONE DI CONTRATTO PER COLPA DELLA PARTE - PRONUNCIA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO MEDESIMO - CONNESSIONE - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE AVVERSO LA PRIMA PRONUNCIA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA AVVERSO LA SECONDA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405975-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA RISOLUZIONE DI CONTRATTO PER COLPA DELLA PARTE - PRONUNCIA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO MEDESIMO - CONNESSIONE - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE AVVERSO LA PRIMA PRONUNCIA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA AVVERSO LA SECONDA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

La parte contro cui sia stata proposta impugnazione e quella chiamata ad integrare il contraddittorio ex art 331 cod proc civ possono impugnare la sentenza in via incidentale anche quando per esse sia decorso il termine per l'impugnazione o le medesime abbiano fatto acquiescenza alla sentenza, purche l'impugnazione incidentale riguardi la stessa pronuncia investita dall'impugnazione principale o altra pronuncia, contenuta nella medesima sentenza che, con quella impugnata, sia in rapporto di dipendenza o di connessione, in modo che sorga, a causa dell'impugnazione principale, l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale. Pertanto, poiche la pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da risoluzione di contratto per colpa della controparte e connessa con la pronuncia di risoluzione del contratto medesimo, cosi come quest'ultima e il necessario presupposto della prima, proposta impugnazione principale avverso l'una pronuncia, puo proporsi impugnazione incidentale, anche tardiva, avverso l'altra, sempre che l'impugnazione incidentale sia giustificata dal fatto che l'impulso processuale dato dalla impugnazione principale ne abbia fatto sorgere l'interesse. (nella specie, dichiarata la risoluzione del contratto per colpa di una parte e condannata la stessa ad un modesto risarcimento del danno, l'impugnazione principale tendente ad ottenere un maggiore risarcimento del danno e stata ritenuta sufficiente a legittimare l'impugnazione incidentale tardiva della parte nei cui confronti era stata pronunciata la risoluzione tendente ad ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto per colpa della controparte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)