Sez. 3, Sentenza n. 179 del 13/01/1982 (Rv. 417867 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'impugnazione incidentale tardiva, di cui all'art. 334 cod. proc. civ., è ammissibile (eccettuata l'ipotesi di cause inscindibili o tra loro interdipendenti) solo quando sia caratterizzata dal fatto di provenire dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, di essere diretta contro l'impugnante principale e di svolgere temi che non siano autonomi e staccati rispetto a quelli trattati dall'impugnazione principale, così da doversi escludere la sua autonomia concettuale nei riguardi di questa. (V 4708/81, mass n 415439; (V 4434/81, mass n 415137; (V 3722/81, mass n 414361; (V 6231/80, mass n 409954; (V 5799/80, mass n 409626; (V 2300/80, mass n 405975).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)