Sez. 3, Ordinanza n. 5922 del 16/03/2026 (Rv. 678220-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Interruzione del processo per morte della parte - Riassunzione - Notifica nei confronti degli eredi in tale qualità - Necessità - Soggetti già parti del giudizio - Irrilevanza - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
In caso di morte della parte costituita, l'atto di riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., deve essere notificato agli eredi in tale qualità, anche quando essi siano già parti nel processo in nome proprio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto valida la notifica dell'atto di riassunzione eseguita presso il difensore di soggetti che già rivestivano la qualità di parti del processo, successivamente individuati come eredi della de cuius).
Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)