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Sez. 2 - , Sentenza n. 12317 del 09/05/2019 (Rv. 653810 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI | Persona fisica che cumula la qualità di parte e di erede di altra parte - Regolarità del contraddittorio - Rituale notifica del gravame alla parte "in proprio" - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653810-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI

Qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte, nonché di erede di altro soggetto, anch'esso parte del precedente grado di giudizio, la legale conoscenza, in proprio, dell'atto di gravame esclude la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, siccome contraria al principio di ragionevole durata del processo, stante l'unicità della parte in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la necessità di rinnovare la notifica del ricorso per cassazione, in relazione all'omesso suo perfezionamento nei confronti dell'erede di una parte rimasta contumace nel giudizio di appello e deceduta anteriormente a detta notifica, per essergli stato tale atto ritualmente notificato in proprio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)