Sez. 2, Sentenza n. 1394 del 06/05/1968 (Rv. 333023 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA - MAPPE CATASTALI - VALORE PROBATORIO - SUSSIDIARIETA- MISURAZIONE DI FONDI CONFINANTI - NECESSITA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA - MAPPE CATASTALI - VALORE PROBATORIO - SUSSIDIARIETA- MISURAZIONE DI FONDI CONFINANTI - NECESSITA - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'accertamento incidentale della linea di confine tra due fondi, necessario per decidere, in caso di contestazione del confine stesso, se siano state o meno osservate le distanze legali, il giudice di merito non puo risolvere la controversia affidandosi unicamente alle risultanze delle mappe catastali quando sia possibile acquisire altri e piu sicuri elementi di prova in ordine all'esatta confinazione dei fondi. Invero i dati catastali, avendo un valore meramente indicativo, costituiscono un sistema di accertamento solo sussidiario, giustificato dall'assoluta Mancanza di altri elementi di prova o dalla loro inidoneita ai fini di una Determinazione certa del confine. In ogni caso, per l'accertamento incidentale di cui trattasi, appare quanto meno opportuna la misurazione delle rispettive superfici dei fondi confinanti, al fine di controllare almeno l'esattezza dei dati catastali a fronte del reale contenuto dei titoli di acquisto. (V. 1103-67, massima n. 327500 2006-66, massima n. 323905 245765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 950
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)