Sez. 3, Sentenza n. 1385 del 29/04/1969 (Rv. 340121 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO - NATURA - DEBITO DI VALORE - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - AUMENTO DI PREZZO DELLA COSA RESTITUITA AL VENDITORE IN DIPENDENZA DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO - NATURA - DEBITO DI VALORE - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - AUMENTO DI PREZZO DELLA COSA RESTITUITA AL VENDITORE IN DIPENDENZA DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA.*
L'obbligazione di risarcimento del danno ha natura di debito di valore. Pertanto, ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, non e rilevante l'aumento di prezzo della cosa restituita al venditore a seguito di risoluzione della vendita per inadempienza del compratore, quando tale aumento sia dovuto unicamente al fenomeno della svalutazione monetaria e non gia ad un fenomeno economico, che si riferisca esclusivamente alla cosa oggetto del contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)