Sez. 3, Sentenza n. 6427 del 04/12/1981 (Rv. 417240 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - VENDITA - INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE - AUMENTO DOVUTO ALLA INFLAZIONE DEL PREZZO DELLA COSA RIMASTA INVENDUTA - PRINCIPIO DELLA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - VENDITA - INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE - AUMENTO DOVUTO ALLA INFLAZIONE DEL PREZZO DELLA COSA RIMASTA INVENDUTA - PRINCIPIO DELLA COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di inadempimento da parte del compratore ad un contratto di fornitura di merce, ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, non può costituire lucro per il venditore l'aumento del prezzo della cosa invenduta, allorché l'aumento stesso è frutto della svalutazione monetaria, non costituendo il maggior prezzo, effetto di fenomeni inflattivi, un effettivo accrescimento patrimoniale. (Conf 1385/69, mass n 340121).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)