Sez. 1, Sentenza n. 16888 del 24/07/2006 (Rv. 591617 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Giudizio di rinvio - Struttura chiusa - Domande nuove - Divieto - Fattispecie in tema di cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell'"actio negotiorum gestorum" e successiva proposizione della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE
Nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di accoglimento dell'azione di cui all'art. 2031 cod. civ., costituisce domanda nuova quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, attesa la diversità degli elementi costitutivi della "causa petendi" previsti dall'art. 2041 cod. civ. (arricchimento a danno di una persona e mancanza di causa di tale arricchimento) rispetto a quelli richiesti per la configurabilità della "negotiorum gestio" (intenzione di gestire un affare altrui, spontaneità dell'intervento, impossibilità di intervenire da parte dell'interessato, alienità dell'affare, utilità dell'inizio della gestione), la quale comporta l'inammissibilità della predetta domanda, essendo preclusa alle parti, in relazione alla struttura chiusa del giudizio di rinvio, la proposizione di questioni che introducano un "thema decidendum" diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2028, Cod. Civ. art. 2031, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)