Sez. L, Sentenza n. 13006 del 05/09/2003 (Rv. 566591 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Carattere cosiddetto "chiuso" - Conseguenze - Nuove attività assertive e probatorie - Divieto - Portata.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Il carattere particolare del giudizio di rinvio - che è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata - inibisce alle parti ogni nuova attività istruttoria od assertiva che non dipenda strettamente dalle statuizioni della S.C., risultando altresì preclusa la proposizione di una nuova impugnazione della sentenza di rinvio che si aggiunga a quella originariamente proposta, giacché essa necessariamente propone un nuovo oggetto di indagine e richiede una nuova conseguente decisione, estranei alla materia devoluta al giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)