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Sez. T, Ordinanza n. 33877 del 23/12/2025 (Rv. 677365-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU | Esenzione - Presupposti - Sentenza della Corte cost. n. 209 del 2022 - Concorrenza della residenza anagrafica e della dimora abituale - Necessità.
Stato
decisa il 2025-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677365-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU

In tema di IMU, con riguardo all'esenzione riconosciuta per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), anche a seguito della sentenza della Corte cost. n. 209 del 2022, il beneficio spetta soltanto in caso di concorrenza di residenza anagrafica e dimora abituale sul medesimo immobile, non essendo consentita una scelta diversa implicante la sussistenza alternativa di tali condizioni rispetto a diversi immobili.

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)