Sez. T, Ordinanza n. 8236 del 02/04/2026 (Rv. 678364-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Esenzione per l'abitazione principale - Presupposti - Locazione parziale dell'immobile - Compatibilità - Limiti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU
In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, ratione temporis vigente) per l'abitazione principale - intesa, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 209 del 2022, quale immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente - non è esclusa dalla locazione parziale dell'unità immobiliare, ove il possessore continui a mantenervi la residenza anagrafica e la dimora abituale, salve le ipotesi speciali in cui la legge esclude espressamente il beneficio dell'esenzione in ragione della locazione dell'immobile a terzi.
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)