Sez. 5, Sentenza n. 18020 del 09/09/2005 (Rv. 585202 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Disciplina ex art. 2 del d.l. n. 853 del 1984 - Applicazione - Presupposti - Tenuta della contabilità semplificata ex art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, l'art. 2 del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, ha espressamente previsto che godesse del regime della determinazione agevolata dell'imposta, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il contribuente che nell'anno 1984 avesse tenuto la contabilità semplificata di cui all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e tale incondizionato rinvio ha comportato che per il calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista in quegli anni, si dovesse fare riferimento alle previsioni dell'articolo richiamato, non a quelle delle norme dettate in via generale dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 CORTE COST., Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)