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Sez. 5, Sentenza n. 6789 del 05/05/2003 (Rv. 562629 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Disciplina ex art. 2, nono comma, del D.L. n. 853 del 1984 - Interpretazione - Criteri.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562629-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 2, nono comma, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 (convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17), nel prevedere, relativamente agli anni 1985, 1986 e 1987, per le imprese in contabilità semplificata, la determinazione forfettaria del reddito d'impresa, con riduzione percentuale dell'ammontare dei ricavi conseguiti (variabile a seconda dell'attività esercitata, secondo quanto previsto dall'allegata tabella B), ha introdotto una disciplina di favore, come tale di natura eccezionale e, quindi, insuscettibile di interpretazione per analogia. Ne consegue che, al fine di individuare l'esatta percentuale di riduzione applicabile, in relazione - in particolare - alla distinzione tra produzione di beni e produzione di servizi, occorre fare riferimento alla normativa introdotta dallo stesso art. 2 citato (ed allegata tabella), e non già alla disciplina, in tema di distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi, dettata, ai fini dell'IVA, dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 2 CORTE COST., Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)