Sez. 2, Sentenza n. 388 del 05/02/1966 (Rv. 320774 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - REQUISITI DEGLI ELEMENTI COMPUTABILI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - REQUISITI DEGLI ELEMENTI COMPUTABILI.*
Ai sensi dell'art.2121 cod.civ., l'indennita di licenziamento deve essere calcolata computandosi ogni compenso di carattere continuativo, che rappresenti per l'imprenditore una controprestazione obbligatoria. Le quote integrative della retribuzione base debbono essere computate in tale calcolo, quando rispondano al triplice requisito di rappresentare una controprestazione obbligatoria per l'imprenditore, di corrispondere ad una prestazione di carattere continuativo, di costituire il corrispettivo di una prestazione di lavoro. La retribuzione base, per il suo carattere certo di controprestazione obbligatoria, corrisposta in modo continuativo per la prestazione di lavoro, deve entrare per intero in tale computo, anche quando essa sia costituita, in tutto o in parte, da provvigioni, premi di produzione o partecipazioni. In tal caso, la misura dell'indennita si determina in base alla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato, senza che sia possibile operare in proposito alcuna ulteriore riduzione, a qualsiasi titolo. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)