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Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 04/08/1972 (Rv. 360167 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - CRITERIO - MAGGIORAZIONE DI PAGA PER LAVORO NOCIVO - COMPUTABILITA.*
Stato
decisa il 1972-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360167-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - CRITERIO - MAGGIORAZIONE DI PAGA PER LAVORO NOCIVO - COMPUTABILITA.*

Ai fini del computo dell'indennita di anzianita e necessario fare riferimento a tutti gli elementi integrativi della retribuzione che abbiano carattere continuativo e rappresentino per l'imprenditore una controprestazione obbligatoria. Va, quindi, computata, ai detti fini, anche la percentuale di maggiorazione della paga per la nocivita del lavoro. (V 2276'70, mass n 348457; 2547'69, mass n 342126; 388'66, mass n (V 320774).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)