Sez. 3, Sentenza n. 41093 del 30/01/2018 Cc. (dep. 24/09/2018) Rv. 274070 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Momento dell'arresto - Individuazione - Materiale apprensione del soggetto colto in flagranza - Redazione del verbale in un momento successivo - Irrilevanza - Conseguenze - Decorrenza del termine per la richiesta di convalida.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
L'arresto in flagranza di reato si realizza nel momento in cui il soggetto è privato della libertà personale, dal quale decorre il termine per la richiesta di convalida di cui all'art. 390 cod. proc. pen., essendo irrilevante la circostanza che il verbale di arresto sia stato redatto in un momento successivo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, prima di procedere ad un arresto, può essere necessario compiere accertamenti sull'identità del soggetto e valutare le risultanze dell'attività di polizia, precisando, tuttavia, che tali esigenze investigative non possono determinare la completa privazione della libertà personale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)