Sez. 6, Sentenza n. 22106 del 13/05/2026 Cc. (dep. 16/06/2026) Rv. 290113-01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE | Termine per la convalida - Detrazione del tempo necessario all’identificazione - Possibilità - Limiti - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE
In tema di arresto in flagranza, non può tenersi conto del tempo strettamente necessario all'identificazione dell'arrestato, ai fini della verifica del rispetto del termine previsto per la sua presentazione all'udienza di convalida, nel caso in cui, durante l'espletamento di tale attività, quest'ultimo non sia stato sottoposto a una condizione di completa privazione della libertà personale, eccedente il livello di coazione consentito dall'art. 349, comma 4, cod. proc. pen., posto che l'arresto si realizza nel momento in cui il soggetto è privato della libertà personale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che l'ammanettamento e la coattiva collocazione dell'arrestato all'interno della vettura di servizio integrassero una condizione di completa privazione della libertà personale, incompatibile con il mero accompagnamento a fini identificativi).
Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 389, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)