diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 15980 del 18/12/2001 (Rv. 551219 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Assunzione di incarico contro un proprio cliente - Rilevanza disciplinare - Sussistenza - Antecedenza del comportamento rispetto alla codificazione del divieto nel codice deontologico forense - Influenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551219-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI

Incorre in responsabilità disciplinare l'avvocato il quale assuma l'incarico professionale di agire contro un suo cliente senza previamente rinunciare alla difesa di quest'ultimo e senza lasciare previamente intercorrere, tra i due mandati, un ragionevole lasso di tempo, a nulla rilevando che detto comportamento si riferisca ad un periodo antecedente all'approvazione (avvenuta il 7 aprile 1997) del codice deontologico forense, che ne prevede espressamente la rilevanza disciplinare, attesa la natura non innovativa della previsione deontologica, che codifica un precetto già ricavabile dal principio generale di correttezza dettato dalla legge professionale forense e costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza disciplinare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)