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Sez. U, Sentenza n. 27694 del 16/12/2005 (Rv. 587953 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Comportamento di rilevanza disciplinare - Anteriorità rispetto alla codificazione del divieto nel codice deontologico forense - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587953-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di giudizi disciplinari, non rileva che il comportamento suscettibile di sanzione si riferisca ad un periodo antecedente all'approvazione del codice deontologico forense, che ne prevede espressamente la rilevanza disciplinare, qualora si tratti di previsione deontologica di natura non innovativa, che codifica un precetto già contenuto o comunque desumibile dalla legge professionale. (Principio dalla S.C. enunciato con riferimento alla violazione del "dovere di verità" di cui all'art. 24 del codice deontologico forense, in relazione all'"omessa comunicazione della pendenza del procedimento penale").

Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)