diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15074 del 02/07/2014 (Rv. 631601 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Ufficiali giudiziari - Limiti all'orario di lavoro previsti dalla contrattazione collettiva per il comparto ministeri e dal d.lgs. n. 66 del 2003 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631601-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Agli ufficiali giudiziari non si applicano le disposizioni in tema di orario di lavoro previste dalla contrattazione collettiva per i dipendenti del comparto Ministeri, posto che l'attività del personale UNEP, come disciplinata dal d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, è svincolata dai limiti dell'orario di lavoro, con la corresponsione di una retribuzione non commisurata al tempo, ma al numero e alla qualità degli atti compiuti. Né sono applicabili le disposizioni di cui al d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, il cui art. 2 ne esclude l'operatività nell'ambito delle strutture giudiziarie, in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato.

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 CORTE COST., Contr. Coll. 16/02/1999 art. 1, Contr. Coll. 24/04/2002 art. 7, Contr. Coll. 12/06/2003, Contr. Coll. 14/09/2007, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)